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Regolamento di polizia mortuaria



TITOLO I

 

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

 

ARTICOLO 1
Oggetto

(1) Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

 

ARTICOLO 2
Competenze

(1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
(2) I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt. 22, 23 e 25 della L. 8 giugno n. 142, compatibilmente con al natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L.
(3) In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all’art. 51 della L. 8 giugno 1990 n. 142.
(4) Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli artt. 22, 23, e 25 della Legge 8 Giugno 1990 n.142 le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

 

ARTICOLO 3
Responsabilità

(1) Il Comune cura che all’interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
(2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

 

ARTICOLO 4
Servizi gratuiti e a pagamento

  1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico esplicitamente classificati gratuiti dalla legge.
  2. Tra i servizi gratuiti sono compresi ove esistenti:
    1. la visita necroscopica;
    2. il servizio di osservazione dei cadaveri; il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
    3. 1’uso delle celle frigorifere SE ESISTENTI;
    4. il trasporto funebre nell’ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali;
    5. l'inumazione in campo comune;
    6. la cremazione SE ESISTENTE;
    7. la deposizione delle ossa in ossario comune;
    8. il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
  3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con separato atto dell'Amministrazione Comunale;
  4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell’art. 32. 2° comma, lettera g) della legge 8 giugno 1990 n. 142, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l’onere per l’amministrazione Comunale.

 

 

ARTICOLO 5
Atti a disposizione del pubblico

(1) Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all’art. 52 del D.P.R. 285 del 10 settembre 1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
(2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell’ufficio comunale o nel cimitero:
a) l’orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
b) copia del presente regolamento;
c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell’anno;
d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell’anno e in quello successivo;
e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

 

 

CAPO II
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

 

ARTICOLO 6
Depositi di osservazione ed obitori

  1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all’obitorio in locali idonei esistenti nei cimiteri comunali.
  2. L’ammissione nel deposito di osservazione e nell’obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l’intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall’autorità Giudiziaria.
  3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee, ed anche dei familiari. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
  4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all’art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185.
  5. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale specializzato.

 

 

CAPO III
FERETRI

 

ARTICOLO 7
Deposizione della salma nel feretro

  1.  
  2. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
  3. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
  4. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
  5. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell’elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
  6. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell’A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

 

ARTICOLO 8
Verifica e chiusura feretri

(1) La chiusura del feretro è eseguita a cura dell’impresa funebre.

 

ARTICOLO 9
Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

(1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
a) per inumazione:
- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intagliato, uno spessore inferiore a 2 cm e superiore a 3 cm;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.P.R, 10/9/1990 n, 285;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 66 potranno essere
inumati anche se non rispondono alle indicazioni soprariportate
b) per tumulazione la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l’altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all’art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n.285;
c) Per trasporti da Comune a Comune, con percorso superiore ai 100 Km, all’estero o dall’estero
qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: si applicano le disposizioni di cui alla
lettera b) precedente, nonchè agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990 n.285 se il trasporto è per o
dall’estero;
d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km è sufficiente il feretro di legno di
spessore non inferiore a 25 mm a norma dell’art. 30 punto 5 del D.P.R. 10/9/1990 n.285;
e) per cremazione:
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a) per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d) , laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
(2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
(3) Se una salma, già sepolta, viene estumulata per essere trasferita in altro Comune, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica dell’A.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a 0,660 mm.
(4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall’A.S.L. competente per il Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
(5) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
(6) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l’indicazione della ditta costruttrice.
(7) E’ consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivo, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione, nei seguenti casi:
a) in caso di tumulazione provvisoria;
b) in ogni altro caso in cui il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell’ASL lo ritenga necessario.

 

ARTICOLO 10
Fornitura gratuita di feretri

(1) Il comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

 

ARTICOLO 11
Piastrina di riconoscimento

(1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
(2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

 

 

CAPO IV
TRASPORTI FUNEBRI

 

ARTICOLO 12
Modalità del trasporto e percorso

(1) I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti f funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
(2) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall’obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
(3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
(4) Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile dell'ufficio comunale prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
(5) Il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della A.S.L. vigila e controlla il servizio dei trasporti delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

 

ARTICOLO 13
Trasporti funebri

(1) Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all’art. 20 del D.P.R. 10/9/1990 n .
285, previo pagamento del diritto fisso stabilito al sensi dell'art. 19/2 del citato D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

 

ARTICOLO 14
Orario del trasporti

(1) I trasporti funebri sono effettuati in conformità all’apposita ordinanza del Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.
(2) Il Dirigente dell'ufficio comunale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste terra conto delle indicazioni dei familiari compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1°; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
(3) I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell’ora fissata.

 

ARTICOLO 15
Norme generali per i trasporti

(1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all’art. 32 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 salvo sia stata imbalsamata.
(2) Il feretro è preso in consegna dall’incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L’incaricato al trasporto e al seppellimento, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
(3) Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l’altra al Dirigente del servizio di polizia mortuaria.
Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all’art. 19 deve restare in consegna al vettore.
(4) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

 

ARTICOLO 16
Riti religiosi

(1) I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
(2) La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.


 

ARTICOLO 17
Trasferimento di salme senza funerale

(1) Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt, 19 e 20 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285. e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista all’esterno.
(2) In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell’A.S.L., può anche autorizzare il trasporto all’interno dell’abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze, quando il decesso sia avvenuto fuori dall’abitazione.
(3) I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma , sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.
(4) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

 

ARTICOLO 18
Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di
radioattività

(1) Nel caso di morte per malattie infettivo-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
(2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguire poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
(3) E’ consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell’autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte,
(4) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell’A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

 

ARTICOLO 19
Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o
cremazione

(1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati.
(2) La domanda deve essere corredata dall’autorizzazione al seppellimento rilasciata dall’ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l’indicazione dei dati anagrafici del defunto.
(3) Dell’autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
(4) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all’interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta.
(5) In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso, la prosecuzione del servizio all’interno del Comune viene svolta secondo quanto previsto dall’art. 13/1.
(6) Per i morti di malattie infettive-diffusive l’autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all’art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
(7) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

 

ARTICOLO 20
Trasporti in luogo diverso dal cimitero

(1) Il trasporto di salme nell’ambito del comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

 

ARTICOLO 21
Trasporti all’estero o dall’estero

(1) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l’Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937. n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all’art. 27 del D.P.R., 10/9/1990 n. 285; nel secondo quello di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. in entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precisato.

 

ARTICOLO 22
Trasporto di ceneri e resti

(1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane e resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal sindaco.
(2) Se il trasporto è da o per Stato estero, al sindaco si sostituisce l'autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
(3) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
(4) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a 0.660 mm, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l’indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
(5) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca , piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 45.

 


 

 

TITOLO II

 

 

CAPO I
CIMITERI

 

ARTICOLO 23
Elenco cimiteri

(1) Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero:
1) COMUNALE S.SENATRO

 

ARTICOLO 24
Disposizioni generali - Vigilanza

(1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
(2) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Dirigente del Servizio sulla base dei compiti, delle funzioni e delle responsabilità fissate dal Sindaco con provvedimenti di organizzazione.
(3) Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi della legge 8/6/1990 n. 142 e successive modificazioni.
(4) Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, devono essere eseguite con l’apporto del personale addetto al cimitero.
(5) Competono al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285; le suddette operazioni possono essere eseguite anche da terzi concessionari sotto la vigilanza del personale addetto.
(6) Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell’A.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

 

 

ARTICOLO 25
Reparti speciali nel cimitero

(1) Nell’interno del cimitero è possibile prevedere reparti individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto, diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
(2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l’assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.
(3) Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall’interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
(4) In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere
istituiti, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dalla Giunta Comunale.

“ARTICOLO. 26” *

Ammissione nel cimitero

  1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione sono ricevuto e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune, o che, ovunque decedute avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
  2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
  3. Sono altresì ricevute e seppellite nei cimiteri comunali anche le salme appartenenti alle seguenti categorie:
    1. persone che abbiano trasferito in un ricovero o in una casa di cura, fuori dal Comune di Missanello, la propria residenza per motivi di salute o familiari, purchè non siano trascorsi più di tre anni dalla perdita della residenza medesima;
    2. persone che appartengono a parrocchie facenti parti del territorio comunale, ma residenti nei comuni limitrofi;
    3. persone che siano nate e/o che siano state residenti in Missanello e che abbiano parenti o affini di primo grado sepolti in uno dei cimiteri di Missanello (tali condizioni devono ricorrere entrambi); Dette condizioni devono essere documentate con dichiarazioni del Parroco e con certificato di residenti presso ricoveri o case di cura fuori del Comune di Missanelloi, avendo avuto la loro residenza in Missanello prima del ricovero.”

 

ARTICOLO 27
Ammissione nei reparti speciali

(1) Nei reparti speciali , eventualmente esistenti, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell’art. 25. salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

 

 

CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

 

ARTICOLO 28
Disposizioni generali

(1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
(2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l’ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di lo anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285
(3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
(4) Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dal successivo art.29.

 

ARTICOLO 29
Piano regolatore cimiteriale

(1) Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
(2) Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell’A.S.L.. si applica l'art. 50 della legge 8/6/1990 n. 142.
(3) Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:
a) dell'andamento medio della mortalità nell’area di competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell’ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
b) della valutazione della struttura ricettiva esistenti, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di Inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni e cremazioni;
f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro,
(4) Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
a) campi di inumazione comune;
b) campi per fosse ad inumazione per sepoltura private (opzionale);
c) campi per la costruzione di sepoltura private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
d) tumulazioni individuali (loculi);
e) manufatti di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale - opzionale);
f) cellette ossario;
g) nicchie cinerarie;
h) ossario comune;
i) cinerario comune
(5) La delimitazione degli spazi e delle sepoltura previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art.
54 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
(6) Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistente.
(7) Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepoltura private a tumulazione.
(8) Almeno ogni dieci anni il comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepoltura, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.


 

 

CAPO III
INUMAZIONE E TUMULAZIONE

 

ARTICOLO 30
Inumazione

(1) Le sepoltura per inumazione si distinguono in comuni e private:
a) sono comuni le sepoltura della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta sepoltura privata;
b) sono private le sepoltura per inumazioni di durata superiore a quella di dieci anni, effettuate in aree in concessione.

 

ARTICOLO 31
Cippo

(1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante numero progressivo.
(2) Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
(3) A richiesta dei privati può essere autorizzata dal Comune l’installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore alla metà della superficie della sepoltura stessa e/o di una lapide di altezza massima di 100 cm dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.
(4) L’installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
(5) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt, 63 e 99 del D.P.R. 10/9/1990 n.285.

 

ARTICOLO 32
Sepolcreti

(1) La lapide a copertura di ciascun loculo del sepolcreto deve avere le seguenti caratteristiche e dimensioni:
- materiale di copertura in granito nazionale di tonalità grigio/bianco
- dimensione della lapide:
- larghezza: mm. 865
- lunghezza: mm. 990
- spessore: mm: 30
- bordo dei lati prospicienti alle altre lapidi riportante una scanalatura ad angolo retto di dimensioni:
- larghezza: mm. 5
- lunghezza: mm. 5
- n. 2 fori per il fissaggio della lapide alla copertura in cemento armato aventi le seguenti caratteristiche:
- diametro mm. 10
- distanza dal bordo mm. 100
- distanza dalla base mm. 490
- borchie in ottone cromato a copertura della vite di fissaggio
(2) La lampada votiva e la fioriera devono essere poste sulla lapide di copertura, la prima a sinistra guardando la stele e la seconda a destra ad una distanza dal lato inferiore (base) di mm. 230 ed ad una distanza dal lato corrispondente di mm. 230.
La lampada votiva e la fioriera non devono superare le seguenti dimensioni:
- diametro maggiore mm. 150 se a base circolare
- lato maggiore mm. 150 se a base rettangolare o triangolare
- altezza massima mm. 300 per la fioriera
mm. 200 per il punto luce
(3) La stele deve avere le seguenti caratteristiche:
a) deve necessariamente riportare:
- iscrizione in bronzo, o lega simile, di altezza e dimensioni adeguate del:
- nome e cognome del defunto
- data di nascita
- data del decesso
b) può riportare:
- una semplice frase di commiato
- una fotografia di dimensioni adeguate posta in alto a sinistra della stele accanto al nome del defunto
c) deve avere le seguenti caratteristiche costruttive:
- materiale di copertura: granito nazionale di tonalità grigio/bianco
- dimensioni della stele del sepolcreto:
- larghezza mm. 600
- altezza mm. 500
- spessore mm. 30
d) il sostegno della stele deve avere le seguenti caratteristiche:
- materiale: granito nazionale di tonalità grigio/bianco
- forma: triangolare rettangolare
- dimensioni:
- cateto minore mm. 100
- cateto maggiore mm. 250
- spessore mm. 50

 

ARTICOLO 33
Tumulazione

(1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia 1’intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
(2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
(3) A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni minime interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza 2,25 m. altezza 0,70 m e larghezza 0,75 m. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
(4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
(5) I marmi apposti alla parete di chiusura delle sepolture di cui all’art. 53 comma 4° lettera a) devono essere quelli forniti dal Comune o, comunque, in loro assenza, delle stesse dimensioni, spessore e colore.
(6) E’ consentito l’inserimento di cassette con resti mortali o ceneri all’interno di loculi e sepolcreti previo pagamento della relativa tariffa, ove previsto.

 

ARTICOLO 34
Deposito provvisorio

(1) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa, stante la disponibilità di loculi.
(2) La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
a) per coloro che richiedono l’uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
(3) La durata del deposito provvisorio è fissata dal Dirigente del Servizio, limitatamente al periodo previsto per l’ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.
Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
La concessione di deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso il Comune.
(4) A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
(5) Scaduto il termine senza che l’interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Dirigente del Servizio, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.
(6) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, i resti mortali sono collocati provvisoriamente, in apposito ossarino previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
(7) La concessione provvisoria è ammessa nel caso che nel cimitero richiesto per la tumulazione non vi siano ossarini disponibili, ma gli stessi siano in procinto di essere costruiti essendo già approvato il relativo progetto preliminare.
(8) La durata del deposito provvisorio è fissata dal Dirigente del servizio limitatamente al tempo previsto per l’ultimazione dei lavori e/o alla domanda degli interessati e non può, in nessun caso, superare i 36 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in semestri , in base alla tariffa, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono computate come semestre intero se superano i tre mesi. Le spese inerenti la stipulazione del contratto nonché la muratura e smuratura dell’ossarino, come previsto in tariffa, sono a carico dei richiedenti. La concessione di deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, non repertoriato, sottoscritto dai richiedenti.
(9) A garanzia è richiesta la costituzione in numerario con deposito presso la tesoreria comunale di una cauzione infruttifera in misura pari al costo dell’ossarino assegnato in concessione provvisoria sottratto il canone di utilizzo del medesimo.
(10) Scaduto il termine della concessione provvisoria, senza che l’interessato abbia provveduto alla estumulazione dei resti mortali per la definitiva sistemazione degli stessi, in altro ossarino, il Dirigente del servizio, previa diffida, provvede ad introitare il deposito cauzionale di cui sopra e la concessione provvisoria si trasformerà, automaticamente, in concessione definitiva e, come tale, assoggettata al repertorio.

 

 

CAPO IV
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

 

ARTICOLO 35
Esumazioni ordinarie

(1) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall’art. 82 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e cioè di l0 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
(2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell’anno, anche se di norma è preferibile dal mese di novembre a quello di febbraio.
(3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
(4) E’ compito dell’incaricato dal Dirigente del Servizio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

ARTICOLO 36
Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

(1) E’ compito del Dirigente del Servizio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
(2) Annualmente il Dirigente del Servizio curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l’indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
(3) L’inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all’albo címiteriale con congruo anticipo.

 

 

ARTICOLO 37
Esumazione straordinaria

(1) L’esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita, eccezionalmente, prima del termine
ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura in un cimitero di un comune diverso da quello di Scandicci, o per la cremazione.
(2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dalle normative vigenti.
(3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell’elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.
(4) Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia ínfettiva-diffusiva, l’esumazione straordinaria è consentita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell’A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
(5) Le esumazioni straordinarie per ordine dell’autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica dell’A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

 

ARTICOLO 38
Estumulazioni

(1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
(2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o, comunque, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 40 anni.
(3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 40 anni;
- su ordine dell’autorità Giudiziaria.
(4) Entro il mese di settembre di ogni anno il Dirigente del Servizio cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della commemorazione dei Defunti e per tutto l’anno successivo.
(5) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
(6) I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall’art. 40 che segue, sono raccoglìbili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
(7) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l’inumazione in campo comune, previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
(8) A richiesta degli interessati, all’atto della domanda di estumulazione, il Dirigente del servizio può autorizzare la successiva tumulazíone del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 3 anni dalla precedente.
(9) Le estumulazione ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
(10) Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell’anno, l’estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il Dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell’ASL constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
(11) Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

 

ARTICOLO 39
Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

(1) Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
(2) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall’Autorità Giudiziaria, si applica l’art. 106 del R.D. 23/12/1865 n. 2704 e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

 

ARTICOLO 40
Raccolta delle ossa

(1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

 

ARTICOLO 41
Oggetti da recuperare

(1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell’operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
(2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l’altro conservato tra gli atti del Comune.
(3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad ìnterventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

 

ARTICOLO 42
Disponibilità dei materiali

(1) I materiali e le opere installate sulle sepoltura comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l’esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell’asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse,
(2) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
(3) Su richiesta degli aventi diritto il Dirigente può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

 

 

CAPO V
CREMAZIONE

 

ARTICOLO 43
Crematorio

(1) Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell’impianto funzionante più vicino con il quale stipula apposita convenzione.

 

ARTICOLO 44
Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

(1) L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

 

ARTICOLO 45
Urne cinerarie

(1) Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l’indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
(2) A richiesta degli interessati e in base a concessione l’urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.
(3) Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad associazione per la cremazione di cui all’art. 79/3 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
(4) Spetta al Comune l’approvazione preventiva delle tariffe per l’uso dei colombari,
(5) Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

ARTICOLO 45/bis

Conservazione o dispersione delle ceneri

 

  1. E’ consentita, alternativamente, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, la tumulazione, l’interramento, l’affidamento ai familiari, nonché la dispersione delle ceneri unicamente in aree appositamente destinate all’interno dei cimiteri comunali, o nelle altre aree di cui all’art.3, Legge 30/3/01 n.130, appositamente individuate con atto della Giunta Comunale. La dispersione delle ceneri è, in ogni caso, vietata nei centri abitati così come definiti dall’art.3, c.1, n.8), del D.lgs 30/4/1992 n.285, nuovo Codice della Strada. La dispersione delle ceneri sarà effettuata dal coniuge o da altro familiare o dagli altri soggetti previsti dalla Legge n.130 del 30/3/01 c.3”.

* [introdotto a seguito della deliberazione di Consiglio Comunale n. 155 del 09 dicembre 2003]

 

 

CAPO VI
POLIZIA DEI CIMITERI

 

ARTICOLO 46
Orario

(1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
(2) L’entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
(3) La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
(4) L’avviso di chiusura è data di regola 15 minuti prima della scadenza dell’orario.


 

ARTICOLO 47
Disciplina dell’ingresso

(1) Nei cimiteri è vietato l’ingresso:
a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con íl carattere del cimitero;
c) a coloro che intendono svolgere all’interno del cimitero attività di questua;
d) ai fanciulli di età inferiore ai 6 anni quando non siano accompagnati da adulti.
(2) Per motivi di salute od età il Dirigente dell'ufficio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

 

ARTICOLO 48
Divieti speciali

(1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo
ed in specie:
a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare e parlare ad alta voce;
b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
c) introdurre oggetti irriverenti;
d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
e) spargere ghiaia o sassolini nei vialetti circostanti le tombe;
f) porre lumini a cera o ad olio, vasi da fiore o qualsiasi altro oggetto sui pavimenti di blocchi e cappelle;
g) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
h) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
i) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
l) disturbare in qualsiasi modo í visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi,volantini pubblicitari;
m) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Dirigente del servizio.
n) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
o) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d’uso;
p) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Dirigente del Servizio;
q) qualsiasi attività commerciale.
(2) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
(3) Chiunque tenesse, nell’interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

 

ARTICOLO 49
Riti funebri

(1) Nell’interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
(2) Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Dirigente del Servizio.


 

ARTICOLO 50
Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nel campi comuni

(1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta in relazione al carattere del cimitero e all’ordinanza del Sindaco che fissa i criteri generali.
(2) Ogni epigrafe deve essere approvata e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
(3) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse cítazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia dí piurilinguismo.
(4) Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
(5) Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
(6) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l’impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero,
(7) Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

 

ARTICOLO 51
Fiori e piante ornamentali

(1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti, allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, cosi da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
(2) In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
(3) I parenti del defunto dovranno mantenere in modo decoroso il perimetro soprastante la tomba,
provvedendo al taglio dell’erba. In caso di inottemperanza provvederà il personale del Comune.

 

ARTICOLO 52
Materiali ornamentali

(1) Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
(2) Il Dirigentedel Servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori delle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all’estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
(3) I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all’ingresso del cimitero e all’albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
(4) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all’art. 41 in quanto applicabili.


 

 

TITOLO III
CONCESSIONI

 

 

CAPO I
TIPOLOGIE E MANUTENZIONE
DELLE SEPOLTURE

 

ARTICOLO 53
Sepolture private

(1) Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 29, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
(2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepoltura a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
(3) Le aree possono essere altresi concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
(4) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
a) sepoltura individuali (loculi, poste individuali, ossarini, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
b) sepoltura per famiglie e collettività (sepolcreti, biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).
(5) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all’apposito tariffario.
(6) Alle sepoltura private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni e per le inumazioni ed esumazioni.
(7) La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata ai sensi dell’art. 53 legge 8/6/1990 n. 142, previa assegnazione del manufatto da parte dell’ufficio cui è affidata l’istruttoria dell’atto.
(8) Il diritto d’uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
(9) Ogni concessione del diritto d’uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l’esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ívi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

 

ARTICOLO 54
Durata delle concessioni

(1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
(2) La durata è fissata:
a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
b) in 60 anni per gli ossarini e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
c) in 40 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali;
(3) A richiesta degli interessati è discrezione del Comune consentire il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.
(4) Nell’atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data della sua stipulazione.
(5) E’ consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unicamente ai residui, a raggiungere i 20 anni di tumulazione. Il massimo di prolungamento di concessione, di cui al comma 3), è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento di concessione è dovuto, nei casi suddetti, il canone stabilito in tariffa.

 

ARTICOLO 55
Modalità di concessione

(1) La sepoltura privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'art. 53, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarini; delle ceneri per le nicchie per urne.
(2) L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
(3) La concessione in uso delle sepoltura di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
(4) La Giunta Comunale, in relazione alle effettive disponibilità di sepolture private di cui al quarto comma, lettera a) dell’art.53, può prevedere, con provvedimento generale, che in deroga al primo comma possano essere effettuate concessioni
- a favore di richiedenti di età superiore ai 65 anni che dimostrino di non avere parenti o affini fino al 4° grado;
- a favore del coniuge superstite del defunto.
(5) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al 2°, 3° e 4° comma, lettera b) dell’art. 53, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
(6) La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
(7) Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all’atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.
(8) Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale.
(9) La Giunta Comunale può con proprio provvedimento a carattere generale prevedere la rateizzazione
del pagamento delle concessioni di aree e/o di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività.

 

ARTICOLO 56
Uso delle sepoltura private

(1) Salvo quanto già previsto dall'art. 53 il diritto d’uso delle sepoltura private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all’ente concessionario
(corporazione, associazione, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse
indicazioni previste nell'atto di concessione.
(2) Ai fini dell’applicazione del l° e 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
(3) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all’atto dell’ottenimento della concessione.
(4) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare delle concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 4/1/1968 n. 15, da presentare all'Ufficio Comunale che., qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
(5) I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
(6) L’eventuale condizione di particolare benemerenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita
sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 4/1/1968 n. 15, del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria almeno cinque anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.
(7) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all’uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
(8) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto dl'uso della sepoltura,, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
(9) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

 

ARTICOLO 57
Manutenzione, affrancazione

(1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti dal loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
(2) Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.
(3) Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

 

ARTICOLO 58
Costruzione dell’opera - Termini

(1) Le concessioni in uso di aree, successive all’entrata in vigore del presente Regolamento, per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell’art. 53, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dall’art. 68 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all’assegnazione, pena la decadenza.
(2) Qualora l’area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall’effettíva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal Dirigente, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

 

 

CAPO II
DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

 

ARTICOLO 59
Divisione, subentri

(1) Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l’individuazione di separate quote della concessione stessa.
(2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell’istanza e trova applicazione l’art. 20 della legge 4 gennaio 1968
n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
(3) Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
(4) Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
(5) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
(6) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata aglí atti del Comune, più concessionari possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando 1'unicità della concessione nei confronti del Comune,
(7) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 56, sono tenuti a darne comunicazione all’ufficio comunale di Polizia Mortuaria, entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
(8) L’aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall’ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell’art. 56 che assumono la qualità di concessionari. In dífetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d’ufficio individuandolo nel richiedente o. in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
(9) Trascorso il termine di 3 anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell’intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
(10) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 56, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
(11) Nel caso di famiglia estinta, decorsi l0 anni dall’ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

 

ARTICOLO 60
Rinuncia a concessione di sepolture
individuali

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti di cui al IV comma dell’art. 53
lettera a), a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
(2) In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
- pari al 30% della tariffa attuale per la concessione del manufatto in caso di concessione perpetua o a tempo
determinato, quando manchi allo scadere della stessa un periodo uguale o superiore al 50% della sua durata; tale “rimborso” è elevato, limitatamente agli ossarini e alle nicchie per urne cinerarie, al 40%;
- pari al 20% della tariffa attuale per la concessione del manufatto in caso di concessione a tempo determinato, quando manchi allo scadere della stessa un periodo pari o superiore al 25% della sua durata; tale “rimborso” è elevato, limitatamente agli ossarini e alle nicchie per urne cinerarie, al 30%.
(3) In tali casi nulla è dovuto all’Amministrazione Comunale per i lavori effettuati per dare corso alla liberazione della sepoltura da salme, ceneri o resti.
(4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

 

ARTICOLO 61
Rinuncia a concessione di sepolture
per famiglie e collettività

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune o da privati
costruenti sepolture per famiglie e collettività di cui all’art. 53 n. 2 e 4 lettera b), a condizione che siano liberi
o liberabili da salme, ceneri o resti.
(2) In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
- pari al 30% della tariffa attuale della concessione del terreno su cui insiste il manufatto, quando manchi allo scadere della stessa un periodo uguale o superiore al 50% della sua durata;
- pari al 20% della tariffa attuale della concessione del terreno su cui insiste il manufatto, quando manchi allo scadere della stessa un periodo uguale o superiore al 25% della sua durata.
(3) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

 

ARTICOLO 62
Rinuncia a concessione di aree libere

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rínuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
b) 1’area non sia stata utilizzata per l'inumazíone o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso della somma pari al 30% della tariffa in vigore al momento della presa d’atto della rinuncia da parte del Comune.
(2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

 

 

CAPO III
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

 

ARTICOLO 63
Revoca

(1) Salvo quanto previsto dall’art. 92. secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell’Amminístrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per amplíamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
(2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previa accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concessa agli aventi diritto d’uso, a titolo gratuito, per il tempo spettante secondo l’originaria concessione, un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dallfamministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova,
(3) Della decisione presa, per l’esecuzione di quanto sopra, l’amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto (o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale e presso il cimitero per la durata di 60 giorni), almeno un mese prima, indicando il gíorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

 

ARTICOLO 64
Decadenza

(1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
b) quando la salma, le ceneri, o i resti mortali vengano trasferiti altrove per volontà del concessionario o dei suoi eredi;
c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 56, penultimo comma;
e) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 58, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati, relativamente alle concessioni in uso di aree successive all’entrata in vigore del presente Regolamento;
f) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura prevista dall'art. 57;
g) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nellfatto di concessione.
(2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
(3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all’albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
(4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Dirigente del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Dirigente dell’ufficio e non comporta alcun rimborso né della tariffa né delle spese sostenute per la concessione.

 

ARTICOLO 65
Provvedimentí conseguenti la decadenza

(1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Dirigente del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
(2) Dopodiché il Dirigente del Servizio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

 

ARTICOLO 66
Estinzione

(1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 55, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
(2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
(3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

 

 

 


 

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

 

 

CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

 

ARTICOLO 67
Accesso al cimitero

(1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordínarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell’opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
(2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Dirigente del Servizio da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.
(3) L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
(4) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Dirigente del Servizio.
(5) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
(6) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all’interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 47 e 48 in quanto compatibili.

 

ARTICOLO 68
Autorizzazioni e permessi di costruzione
di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

(1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati con autorizzazione edilizia su conforme parere della commissione edilizia e dell’Azienda Sanitaria Locale competente, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
(2) Nell’atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
(3) Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone in tariffa.
(4) Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepoltura a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell’area ed il coefficiente 3,50.
(5) Le sepoltura private non debbono avere comunicazione con l’esterno del cimitero.
(6) La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell’area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
(7) Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Dirigente del Servizio.
(8) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d’opera, deve essere approvata a norma del I comma.
(9) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
(10) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino d'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l’autorizzazione del Dirigente del Servizio di Polizia Mortuaria.
(11) I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Dirigente dell’ufficio di Polizia Mortuaria lapidi, ricordi, e similari.

 

ARTICOLO 69
Responsabilità - Deposíto cauzionale

(1) I concessionari delle sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell’imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
(2) Le autorizzazioni ed i permessi di cui allfarticolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa. con le modalità di cui all'art. 56, la garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
(3) Il Comune trattiene su deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per I’esecuzione delle opere stesse.

 

ARTICOLO 70
Recinzione aree - Materialí di scavo

(1) Nella costruzione di tombe di famiglia, 1'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
(2) E’ vietato occupare spazi attigui, senza l’autorizzazione del Dirigente del Servizio.
(3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, secondo ltorario e ititinerario che verranno stabiliti., evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
Sono fatte salve ulteriori prescrizioni previste nell’autorizzazione di cui al comma I art. 68.

 

ARTICOLO 71
Introduzione e deposito di materiali

(1) E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Dirigente del Servizio di Polizia Mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
(2) E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
(3) Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
(4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

 

ARTICOLO 72
Orario di lavoro

(1) L’orario di lavoro per le imprese è fissato dal Dirigente del Servizio di Polizia mortuaria.
(2) E’ vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche da riconoscere dall’ufficio.


 

ARTICOLO 73
Sospensione del lavori in occasione
della Commemorazione del Defunti

(1) Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
(2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

 

ARTICOLO 74
Vigilanza

(1) L'Uffício Tecnico comunale vigila e controlla che l’esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dellladozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
(2) L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiarì e propone all’ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 56 e 69.

 

ARTICOLO 75
Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

(1) Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
(2) Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratterística del luogo;
c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto dí competenza.
(3) Al personale suddetto è vietato:
a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all’interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò posa costituire o meno promozione commerciale;
d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all’attività cimiteriale, sia allfinterno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
(4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divietí anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
(5) Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l’attività svolta.


 

 

CAPO II
IMPRESE POMPE FUNEBRI

 

ARTICOLO 76
Funzioni - Licenza

(1) Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei parenti, possono:
- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
(2) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all’art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

 

ARTICOLO 77
Divieti

(1) E' fatto divieto alle imprese:
a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all’interno dei luoghi di cura e di degenza;
b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo dí offrire prestazioni;
c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

 

 

 

 


 

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

 

 

CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE

 

ARTICOLO 78
Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o
benemeriti

(1) All’interno del cimitero principale e degli altri Cimiteri del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il sindaco potrà disporre per l’assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
(2) Per le medesime finalità di cui al comma precedente, l’amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti",

 

ARTICOLO 79
Mappa

(1) Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepoltura per l’aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denomínato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
(2) La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
(3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

 

ARTICOLO 80
Annotazioni in mappa

(1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
(2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a) generalità del defunto o dei defunti;
b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
e) glí estremi del titolo costitutivo;
f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
g) la natura e la durata della concessione;
h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
i) le operazioni cimiteriali che danno luogo dalla sepoltura con gli estremi del luogo di introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneriprovenienza o di destinazione.

 

ARTICOLO 81
Regístro giornaliero delle operazioni cimiteriali

(1) Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt, 52 e 53 del D.P.R. 10/9/1990
n. 285. il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
(2) In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

 

ARTICOLO 82
Schedario del defunti

(1) Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l’anagrafe cimiteriale, tenuto se del caso, con mezzi informatici.
(2) L’ufficio, sulla scorta del registro di cui all’art. 81 terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
(3) In ogni scheda saranno riportati:
a) le generalità del defunto;
b) íl numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell’art. 79.

 

ARTICOLO 83
Scadenzario delle concessioni

(1) Viene istituito lo scadenzario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
(2) Il Responsabile del Servizio predispone annualmente l’elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

 

 

CAPO II
NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

 

ARTICOLO 84
Efficacia delle disposizioni del Regolamento

(1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore salvo quanto attiene alla durata della concessione.

 

ARTICOLO 85
Cautele

(1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, sepolcreti, archi, loculi, nicchie, ecc.) o ltapposizione di croci, lapidi, busti, ecc, o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecco, si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
(2) In caso di contestazione l’Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
(3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passato in giudicato.

 

ARTICOLO 86
Dirigente del servizio dí polizia mortuaria

(1) Ai sensi dell'art. 51, 3° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, spetta al dipendente Dirigente del Servizio l’emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti siano compiuti nell’osservanza del Regolamento stesso.

 

ARTICOLO 87
Concessioni pregresse

(1) Salvo quanto previsto dall’art. 83 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell’atto di concessione stesso.

 

ARTICOLO 88
Sepolture private
anteriori al R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880

(1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R,D, 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, il Comune potrà procedere al recupero della sepoltura previo atto della Giunta Comunale che accerta la mancanza dell’atto di concessione. Di tale fatto viene data comunicazione, con avviso affisso per 90 giorni consecutivi presso il cimitero ove si trova la sepoltura ed all'Albo pretorio del Comune, ed inoltrata comunicazione di avvio di procedimento nei confronti degli eventuali interessati, di cui il Comune abbia conoscenza della loro esistenza, per la presentazione di eventuali documenti o memorie probatorie. Decorso il termine sopra indicato la Giunta procede al recupero effettivo della sepoltura. Le sepolture così recuperate saranno oggetto di nuova concessione.

 

ARTICOLO 89
Rimessa di carri funebri - Norma transitoria

(1) Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute neí locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico-sanitari previsti dall’art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.



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