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Regolamento comunale per l’erogazione di sussidi economici indirizzati a persone affette da patologie gravissime



Articolo 1 : Destinatari degli interventi

L’assistenza economica può essere erogata in favore di cittadini aventi la residenza ne Comune di Missanello, siano essi cittadini italiani o cittadini stranieri in regola con la normativa in vigore. Gli interventi potranno essere indirizzati, qualora sussistano motivi con carattere di urgenza e di gravità per patologie devastanti, anche a cittadini non residenti con riserva di rivalsa nei confronti del Comune o Stato tenuto ad intervenire.

Articolo 2: Il nucleo familiare

Si intende, solo ai fini di questo regolamento, per nucleo familiare, la famiglia costituita dai coniugi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al quarto grado purchè possa essere accertata una stabile convivenza. Fanno parte, altresì, del nucleo familiare, anche i soggetti considerati a carico ai fini IRPEF .Solo ai fini del presente regolamento sono considerato “ nuclei familiari” anche le unioni di persone che, pur senza vincoli di parentela, vivono stabilmente sotto lo stesso tetto e partecipano alla formazione e alla gestione del bilancio familiare.
Si intende per famiglia anche una persona che vive sola.

Articolo 3: Forme d’intervento

Il Comune di Missanello attiva interventi di sostegno economico rispetto a persone esposte a rischi di emarginalità sociale a causa dell’evento devastante e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause fisiche derivanti da patologie gravissime.

Articolo 4: Criteri generali per l’ammissione ai contributi economici

Possono essere destinatari di erogazioni economiche i nuclei familiari o le persone che alla data della presentazione della domanda:

  1. Versino in stato d’indigenza, ovvero non raggiungano un reddito familiare annuale superiore a quello previsto per il minimo vitale annualmente determinato, fatte salve quelle situazioni in cui per l’insorgere di fatti straordinari si sia avuto un peggioramento delle condizioni socio-economiche;
  2. Non siano titolari di patrimonio mobiliare sotto forma di titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimenti;
  3. Non abbiano parenti tenuti agli alimenti ( art, 433 c.c. ) o che laddove vi siano, questi, di fatto, risultino a loro volta, in condizioni tali da essere impossibilitati a provvedere, perché titolari di redditi netti inferiori quelli indicati dalle tabelle del minimo vitale in vigore al momento della presentazione della domanda. Gli obbligati a prestare gli alimenti, ai sensi dell’art. 433 del Codice Civile, sono preliminarmente convocati dal servizio sociale, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale ovvero, avendone i mezzi, una assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente. IL Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per far fronte al momento stato di indigenza, riservandosi nei confronti dei parenti capaci economicamente , ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Articolo 5: Assistenza economica straordinaria

L’assistenza economica straordinaria, nel limite degli stanziamenti di bilancio, è destinata ad integrare ,i redditi delle famiglie quando debbano affrontare situazioni che richiedono un eccezionale e straordinario onere che metta in crisi la capacità di reddito quale, a solo titolo esemplificativo, malattia per patologia grave, trasporto per fini terapeutici e riabilitativi, comprovano l’entità della spesa con giusta documentazione.
Tale intervento straordinario, per la sua stessa natura, può essere chiesto anche da soggetti con reddito superiore al minimo, ma può essere concesso solo per la parte al di sotto del minimo vitale, ovvero si interviene solo quando l’evento inaspettato e documentato, riduce la capacità reddito totale ad un livello sotto la soglia di povertà.
La richiesta dell’intervento, dovrà essere presentata su apposito modello distribuito presso l’ufficio socio assistenziale del Comune, a cui dovrà essere allegata l’ultima attestazione ISEE, documentazione sanitaria proveniente da strutture pubbliche, idonea a dimostrare la grave patologia per cui chiedono l’intervento, la dettagliata documentazione in ordine alle spese sostenute oppure, nel caso si tratti di spese ancora da sostenere, da relativo preventivo di spesa. In questo ultimo caso il beneficiario si impegna, pena la restituzione del contributo, a presentare entro 30 giorni dall’avvenuta erogazione, dettagliato riscontro.
L’intervento straordinario è disposto dalla Giunta Comunale a seguito apposita istruttoria realizzata dall’ufficio socio-assistenziale.
La misura di detto contributo non potrà superare il 40% delle spese sostenute e, comunque, non oltre l’importo massimo di € 1.000,00 nel corso dell’anno solare.

Artico 6: Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore, dopo quindici giorni dall’avvenuta sua pubblicazione all’Albo Pretorio, successiva all’esecutività dell’atto che lo ha approvato.





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