Skip Navigation LinksHome > Il Comune > Regolamenti > Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale  

Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale



Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale, istituita a decorrere dal 1o gennaio 2014 dal comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel territorio del Comune di Missanello nell'ambito della potesta regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

Articolo 2

Presupposto e composizione dell'imposta unica comunale

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. L'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

 

Capo II

L'imposta municipale propria

Articolo 3

Presupposto dell'imposta municipale propria

1. Presupposto dell'imposta municipale propria e il possesso di immobili siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e diretta l'attivita dell'impresa.
2. Per possesso si intende, ai sensi dell'articolo 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprieta o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilita del bene.

 

Articolo 4

Esclusioni dall'imposta municipale propria

1. L'imposta municipale propria non si applica ai fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, come definiti al successivo articolo 5 del presente regolamento.
2. Non godono dell'agevolazione di cui al precedente comma 1 le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.
3. L'imposta municipale propria non si applica, altresi:

a) alle unita immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
4. L'imposta municipale propria non e dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale all'esercizio dell'attivita agricola. Ai fini del periodo precedente si intende la costruzione necessaria allo svolgimento dell'attivita agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile ed, in particolare, destinata:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo, in conformita a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformita alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attivita di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228;
j) all'esercizio dell'attivita agricola in maso chiuso.

5. Le porzioni di immobili di cui al comma 4, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.

Articolo 5

Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria
1. Per fabbricato si intende l'unita immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.
3. Il fabbricato di nuova costruzione e soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data a partire dalla quale e comunque utilizzato.
4. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
5. E' assimilata all'abitazione principale l'unita immobiliare posseduta, a titolo di proprieta o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Ai fini del periodo precedente, si considerano anziani le persone fisiche di eta superiore a 75 anni e disabili quelle con disabilita riconosciuta del 100 per cento ovvero ai sensi della legge n. 104 del 1992.
6. E', altresi, assimilata all'abitazione principale l'unita immobiliare concessa in comodato, come risultante da contratto registrato, dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. L'agevolazione di cui al periodo precedente opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. In caso di piu unita immobiliari, l'agevolazione puo essere applicata ad una sola unita immobiliare. L'agevolazione decorre dalla data di registrazione del contratto di comodato.
7. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono le unita immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purche esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unita pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita ad uso abitativo.
8. Per area fabbricabile si intende quella effettivamente utilizzata a scopo edificatorio ovvero utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
9. Quando, con l'adozione dello strumento urbanistico generale ovvero con una sua variante, si attribuisce ad un terreno la natura di area edificabile, vi e l'obbligo di comunicarla al contribuente a mezzo del servizio postale.
10. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attivita dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali. L'agevolazione, di natura oggettiva, si riconosce a tutti i contitolari purche almeno uno di essi abbia i predetti requisiti soggettivi e conduca l'intero terreno.
11. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area e fabbricabile secondo i criteri descritti nei commi precedenti.
12. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attivita indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

 

13. Per altro terreno si intende quello, diverso dall'area edificabile, non coltivato ovvero utilizzato per attivita diversa da quella agricola ovvero sul quale l'attivita agricola e esercitata in forma non imprenditoriale.

Articolo 6

Soggetto attivo dell'imposta municipale propria

1. Soggetto attivo dell'imposta municipale propria e il Comune nel cui territorio risulta accatastato ovvero accatastabile l'immobile assoggettabile all'imposta.

Articolo 7

Soggetti passivi dell'imposta municipale propria

1. Soggetto passivo dell'imposta municipale propria e il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli immobili imponibili.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo e il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo e il locatario dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
4. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprieta), il versamento dell'imposta municipale propria e effettuato da chi amministra il bene. Questi e autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilita finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale.

Articolo 8

Base imponibile dell'imposta municipale propria

1. La base imponibile dell'imposta e rappresentata dal valore degli immobili imponibili.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
Classificazione Coefficiente
Gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10 160
Categoria catastale A/10 80
Gruppo catastale B 140
Categoria catastale C/1 55
Categorie catastali C/2, C/6 e C/7 160
Categoria catastali C/3, C/4 e C/5 140
Gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D/5 65
Categoria catastale D/5 80
3. Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, di cui all'articolo 13, comma 14ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale ovvero di accatastamento d'ufficio, l'imposta e corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unita similari gia iscritte in catasto con la rivalutazione e l'applicazione dei coefficienti di cui al precedente comma 2. A seguito della proposizione della rendita catastale ovvero della attribuzione d'ufficio, il Comune effettua il conguaglio.
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita ovvero fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, il valore e determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti determinati annualmente con apposito decreto ministeriale. In caso di locazione finanziaria il valore e determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale e obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
5. La base imponibile e ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) Ai fini dell'applicazione della riduzione, l'inagibilita o inabitabilita deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Inoltre deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:
a) Inagibilita: gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai), ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti; gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili e sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria cosi come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico - edilizia.
b) Inabitabili sono invece i fabbricati che, pur essendo staticamente idonei, sono privi di caratteristiche che li rendono fruibili (pavimentazione, servizi igienici, punti di cottura, approvvigionamento di acqua, di energia, di riscaldamento, di eliminazione di reflui, porte e finestre esterne).
Lo stato di inagibilita o inabitabilita sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamita naturali (frana, alluvione, ecc.), che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorita competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilita e la relativa agevolazione ai fini dell'IMU decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo. Ai fini delle agevolazioni previste, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni gia presentate ai fini I.C.I. e IMU per fruire della medesima riduzione. In caso contrario e necessario presentare una nuova dichiarazione IUC. I fabbricati sia inagibili che inabitabili devono essere di fatto anche non utilizzati, cio significa che, se una unita immobiliare non agibile e comunque utilizzata (circostanza desumibile dai consumi di acqua e luce), l'IMU va versata con base imponibile piena.
L'inagibilita dell'unita immobiliare non deve essere di entita tale da far identificare il bene come collabente (cioe poco piu di un rudere): il dissesto totale priva il fabbricato di attitudine contributiva IMU, con le seguenti distinzioni:
a) un manufatto collabente ma ancora in piedi non produce reddito IMU;
b) un manufatto gia quasi raso al suolo, con poche file di mattoni fuori terra, va invece valutato come area edificabile
6. Per le aree fabbricabili, il valore e costituito da quello venale in comune commercio al 1o gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilita, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile e costituita dal valore dell'area, la quale e considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato e comunque utilizzato.
8. Per i terreni agricoli il valore e costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonche per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e pari a 75.

Articolo 9

Determinazione delle aliquote dell'imposta municipale propria

1. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, nei casi e nei limiti previsti a legislazione vigente. La deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1o gennaio dell'anno di adozione.
2. La deliberazione di cui al comma 1 deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui e divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura costitutiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446.
3. In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 1, nei termini ivi indicati, ovvero di mancata pubblicazione di cui al comma 2, entro il termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l'annualita d'imposta precedente a quella di riferimento.
4. Per le finalita di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le aliquote possono essere modificate nel termine ivi previsto.

Articolo 10

Esenzioni dall'imposta municipale propria

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonche gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunita montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Sono, altresi, esenti:

I. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
II. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
III. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purche compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
IV. i fabbricati di proprieta della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
V. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
VI. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno d'imposta 2014, si applica l'esenzione di cui al periodo precedente, sulla base della altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri;

VII. gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita non commerciali di attivita assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche delle attivita di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio
1985, n. 222. L'esenzione per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita non commerciali di attivita di ricerca scientifica, di cui al periodo precedente, e subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita dichiarazione da redigere utilizzando il previsto modello approvato con decreto ministeriale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. In ogni caso, l'agevolazione di cui al presente numero non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
VIII. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. La predetta esenzione e subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita dichiarazione da redigere utilizzando il previsto modello approvato con decreto ministeriale;
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le condizioni ivi prescritte.

Articolo 11

Detrazioni dell'imposta municipale propria

1. Dall'imposta dovuta per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 nonche per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita immobiliare e adibita ad abitazione principale da piu soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. L'importo della detrazione di cui al comma 1 puo essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
3. La detrazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita degli istituti autonomi per le case popolari, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
4. La detrazione si applica, altresi, alle unita immobiliari assimilate alle abitazioni principali di cui all'articolo 5 e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.

 

Articolo 12

Periodicita e versamenti dell'imposta municipale propria

1. L'imposta e dovuta, da ciascun contribuente in ragione della propria quota di possesso, applicando alla base imponibile, come determinata all'articolo 8, le aliquote come stabilite all'articolo 9.
2. L'imposta e dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si e protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si e protratto per almeno quindici giorni e computato per intero. In ogni caso l'imposta e dovuta dal soggetto che ha posseduto l'immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento.
3. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione.
4. L'imposta annua deve essere versata, in autoliquidazione, per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento dell'imposta annuale complessivamente dovuta puo, comunque, essere effettuato in una unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno.
5. L'importo da versare entro la scadenza prevista per la prima rata e calcolato con riferimento alle aliquote ed alle detrazioni deliberate per l'anno precedente a quello di riferimento. Entro la scadenza prevista per il pagamento della seconda rata si effettua il conguaglio con quanto complessivamente dovuto per l'anno d'imposta di riferimento.
6. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al primo periodo del precedente comma
4 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso Comune nei confronti del quale e scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 1o gennaio 2014.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore fallimentare o il commissario liquidatore, entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, devono eseguire il versamento delle imposte dovute per gli stessi immobili per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale.
8. Il versamento dell'imposta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24, secondo le modalita stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero con apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.
9. Gli enti non commerciali effettuano il versamento esclusivamente utilizzando il predetto modello F24.

Articolo 13

Riserva di gettito dell'imposta municipale propria a favore dello Stato

1. E' riservata allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per
cento.
2. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune nel proprio territorio.
3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria.
4. Le attivita di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 14

Dichiarazione dell'imposta municipale propria

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale; lo stesso decreto disciplina i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. La dichiarazione puo essere presentata anche in via telematica, secondo le modalita approvate con apposito decreto del ministero dell'economia e delle finanze.
3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica secondo le disposizioni di cui al precedente comma 2. Con le stesse modalita ed entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
5. Nel caso di piu soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile puo essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprieta comune, cui e attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
6. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Resta ferma la dichiarazione presentata ai fini dell'imposta comunale sugli immobile, in quanto compatibile.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.
8. Nella dichiarazione dei redditi, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l'importo dell'imposta municipale propria dovuta per l'anno precedente. La predetta imposta puo essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini dell'imposta sui redditi.

Articolo 15

Comunicazione dell'imposta municipale propria

1. Ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale disposta dai commi 5 e 6 dell'articolo 5 del presente regolamento, il soggetto passivo deve comunicare al Comune il possesso dei relativi requisiti, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune, allegando l'eventuale documentazione non in possesso del Comune e non rinvenibile d'ufficio. La comunicazione deve essere effettuata, a pena di decadenza del beneficio dell'equiparazione all'abitazione principale, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, di cui al precedente articolo 15 del presente regolamento, relativa all'anno d'imposta di riferimento. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni delle condizioni da cui consegua la perdita del beneficio dell'equiparazione all'abitazione principale.

 

Capo III

La tassa sui rifiuti

Articolo 16

Natura della tassa sui rifiuti

1. L'entrata disciplinata dal presente Capo ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147.

Articolo 17

Presupposto della tassa sui rifiuti

1. Il presupposto della tassa sui rifiuti e il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati. Si considerano rifiuti assimilati quelli rientranti nell'Allegato 2 del presente regolamento.
2. Si intendono per:

a) locali, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunita, le attivita commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attivita produttive in genere.
3. Le utenze domestiche, diverse dalle pertinenze, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.
4. Le utenze non domestiche, diverse dalle pertinenze, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamenti o di impianti o di attrezzature o quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attivita nei locali ed aree medesimi o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.
5. Sono escluse dall'applicazione della tassa le aree scoperte, non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili nonche le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva.
6. Sono altresi esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilita non sono suscettibili di produrre rifiuti. Rientrano nel periodo precedente:
a) i locali impraticabili;
b) i locali in stato di abbandono;
c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
d) i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere);
e) gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attivita sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
f) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validita del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.
7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

 

Articolo 18

Decorrenza dell'obbligazione

1. L'obbligazione decorre dal giorno di inizio detenzione o possesso e fino al giorno di cessazione della stessa.
2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno solare producono effetti dal giorno di effettiva variazione.

 

Articolo 19

Soggetto attivo della tassa sui rifiuti

1. Il soggetto attivo della tassa sui rifiuti e il Comune che eroga il servizio di racconta e smaltimenti dei rifiuti.

Articolo 20

Soggetti passivi della tassa sui rifiuti

1. La tassa e dovuta da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte di cui all'articolo 18. In caso di pluralita di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa e dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa e dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprieta, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprieta e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Articolo 21

Base imponibile della tassa sui rifiuti

1. Per le unita immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonche per le aree scoperte, la base imponibile della tassa e la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie e pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.
2. Per le unita immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa e la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie e pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.
3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unita immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unita immobiliari di cui al precedente comma 2 e pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal
1o gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritto. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le piu idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. La superficie calpestabile e quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:
i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;
le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
le scale all'interno delle unita immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;
i locali tecnici.

5. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
6. Ai fini dell'attivita di accertamento, per le unita immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune puo considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
7. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformita alla normativa vigente. La esclusione si estende ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attivita produttiva di cui al periodo precedente.
8. Non sono, in particolare, assoggettabili alla tassa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonche altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
9. A condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformita alla normativa vigente, nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalita di svolgimento dell'attivita, non sia possibile ovvero sia sommariamente difficoltoso definire la parte di superficie ove si formano rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, la superficie imponibile e calcolata forfetariamente applicando all'intera superficie dell'attivita
le seguenti riduzioni percentuali:

Attivita Riduzione della superficie
Lavanderie 20%
Fotografi 20%
Elettrauti e autoriparatori 30%
Dentisti, radiologi 10%
Laboratori analisi 15%
Autolavaggi 10%
Laboratori di verniciatura, smalti, ecc. 50%
Metalmeccanici e fabbri 15%
Falegnameria, tipografia e vetreria 20%
Altro 15%

Articolo 22

Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti

1. La tassa e corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa e commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformita alla normativa vigente. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune puo prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e puo altresi non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
3. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformita al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purche entro il predetto termine, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente. La deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui e divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura conoscitiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali e sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa.
5. La tariffa e composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota "variabile" rapportata alle quantita di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entita dei costi di gestione.
6. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche. Le utenze non domestiche, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, sono suddivise nelle categorie di attivita con omogenea potenzialita di produzione di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
7. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attivita, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attivita economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attivita principale o ad eventuali attivita secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attivita o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attivita effettivamente svolta. Le attivita non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attivita che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialita quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
8. Se nello stesso locale od area scoperta sono svolte attivita classificate in differenti categorie di cui all'allegato 1 del presente regolamento, la tariffa e unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all'attivita prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
9. Se all'interno di un'abitazione e svolta anche un'attivita economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attivita e dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attivita ed e commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
10. Per le finalita di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le tariffe possono essere modificate nel termine ivi previsto.

Articolo 23

Istituti scolastici statali

1. Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.

Articolo 24

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la residenza, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare o dei nuclei familiari secondo le risultanze dei registri anagrafici comunali; sono, altresi, considerati i soggetti che, pur non risiedendo anagraficamente nell'abitazione, vi dimorano abitualmente per almeno sei mesi nell'anno solare come, ad esempio, le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attivita lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunita di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione del numero degli occupanti l'utenza domestica, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano altresi alle altre utenze domestiche, ubicate interamente o prevalentemente nel territorio comunale, occupate o detenute dai medesimi nuclei familiari.
2. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti ovvero da cittadini residenti all'estero, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il numero dei componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche. L'obbligo di cui al precedente periodo, si estende a tutti i casi di variazione del numero dei componenti del nucleo familiare intervenuto nel corso dell'anno solare.
3. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, la tariffa e determinata, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, e rimanendo ferma la possibilita per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza, considerando la seguente composizione del nucleo familiare: 2 Componenti
4. Per le utenze domestiche occupate o detenute da persone giuridiche, il numero degli occupanti deve essere dichiarato dal contribuente. In assenza di dichiarazione la tariffa e determinata, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, considerando un numero di occupanti pari al nucleo familiare medio comunale.
5. Le pertinenze delle abitazioni, quali cantine, autorimesse, depositi o altri locali simili, sono considerate occupate dallo stesso nucleo familiare che occupa l'abitazione.
6. Per le unita abitative, di proprieta o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti gia ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza e/o il domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate, il numero degli occupanti e fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unita.

Articolo 25

Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio

1. Per le utenze ubicate fuori dal perimetro di raccolta, come definito dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati, la tassa e dovuta, sia per la parte fissa sia per quella, nella misura del 40 per cento per le utenze poste a una distanza superiore a 2500 metri dal piu vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. La tassa e dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonche di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorita sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale e stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.

Articolo 26

Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio domestico

1. Per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, la parte variabile della tariffa e ridotta del 10 per cento. La riduzione e subordinata alla presentazione, entro il dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. Con la presentazione della predetta istanza il contribuente autorizza altresi il soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche,
al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Per il primo anno di entrata in vigore della tassa la suddetta istanza deve essere presentata entro il termine del .

L'agevolazione e calcolata a consuntivo con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di in capienza.

Articolo 27

Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa, sia per la parte fissa sia per quella, e ridotta del 20 per cento nei seguenti casi:
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione;
b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per piu di sei mesi all'anno all'estero, non cedute ne in locazione ne in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione;
c) locali, diversi da abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che cio risulti da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attivita o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorita quali, ad esempio la Dia o la Scia.
2. Le riduzioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma non sono cumulabili se riferite alla stessa unita immobiliare.
3. La tassa, sia relativamente alla parte fissa sia a quella variabile, non e dovuta per l'abitazione principale dei soggetti che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata e non abitata da altri familiari.
4. Per le utenze domestiche, le pertinenze dell'abitazione principale non pagano la parte variabile della tariffa.

Articolo 28

Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili piu riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle agevolazioni precedentemente considerate.

Articolo 29

Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare.
2. Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare e dovuta la tariffa annuale della tassa.
3. La misura tariffaria e determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorandola del 10 per cento. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria similare in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.
4. Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 3 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.
5. L'obbligo della presentazione della dichiarazione e assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalita e nei tempi previsti per il canone per l'occupazione di suolo pubblico temporaneo ovvero per l'imposta municipale secondaria a partire dalla data della sua entrata in vigore.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della tassa annuale.

Articolo 30

Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti, e applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa sui rifiuti.
3. Il tributo e determinato dalla Provincia in misura non inferiore all'1 per cento ne superiore al 5 per cento delle tariffe della tassa sui rifiuti.
4. La Provincia comunica tempestivamente al Comune la misura determinata ai sensi del precedente comma 3.
5. La riscossione del tributo e effettuata dal Comune al quale e riconosciuta una commissione, posta a carico della Provincia, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.
6. Il Comune riversa alla Provincia gli importi riscossi al netto della commissione di cui al comma 5.

 

Articolo 31

Dichiarazione della tassa sui rifiuti

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e verificato l'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune e consegnata secondo le modalita ivi previste. Il modello deve contenere anche l'indicazione degli identificativi catastali, del numero civico di ubicazione dell'immobile e del numero di interno.
2. Nel caso di occupazione, detenzione o possesso in comune di un immobile, la dichiarazione puo essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreche non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa, salvo quanto previsto ai successivi commi 6 e 7. In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1.
4. La dichiarazione deve essere presentata anche per usufruire delle agevolazioni disciplinate dal presente regolamento ed al verificarsi della perdita dei requisiti ivi previsti.
5. Nel caso in cui in un'unica abitazione risultano presenti piu nuclei familiari, il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare il numero dei componenti di tutti i nuclei familiari che occupano o detengono l'unita immobiliare.
6. La dichiarazione non e dovuta in caso di modifica del numero dei componenti del nucleo familiare qualora residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali.
7. La dichiarazione non e dovuta, in assenza di variazione, per le superfici gia dichiarate o accertate ai fini dell'applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.

Articolo 32

Versamento della tassa sui rifiuti

1. La tassa e versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24, il bollettino di conto corrente postale approvato con apposito decreto ministeriale ovvero tramite le altre modalita di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il versamento e dovuto, previo invito al contribuente, fino 4 rate mensili/ bimestrali, di pari importo, con scadenza rispettivamente il 30 dei mesi di ogni mese dell'anno di riferimento della tassa, con possibilita di versare l'importo complessivamente dovuto in un'unica soluzione entro il 30 del mese di dicembre dell'anno di riferimento della tassa.

Capo IV

Il tributo per i servizi indivisibili

 

Articolo 33

Presupposto e finalita del tributo per i servizi indivisibili

1. Il presupposto del tributo per i servizi indivisibili e il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui al capo II del presente regolamento, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. Il tributo e diretto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili come di seguito individuati:
a) polizia locale: costo € 780,00;

b) servizio di viabilita e circolazione stradale: costo € 11.832,00;

c) servizio di illuminazione pubblica: costo € 40.045,00;

d) servizio di protezione civile: costo € 1.500,00;

e) servizio parchi e tutela del verde: costo € 2.230,00;

f) servizi cimiteriali: costo €1.884,00

g) segreteria generale - personale/organizzazione: € 2.000,00

Articolo 34

Soggetto attivo del tributo per i servizi indivisibili

1. Soggetto attivo del tributo per i servizi indivisibili e il Comune nel cui territorio risulta accatastato ovvero accatastabile l'immobile assoggettabile al tributo.

Articolo 35

Soggetti passivi del tributo per i servizi indivisibili

1. Il tributo e dovuto da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i fabbricati e le aree edificabili di cui all'articolo 33 del presente regolamento.
2. In caso di pluralita di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unita immobiliare e occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unita immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa il tributo nella misura, stabilita dal Comune con la deliberazione di cui al successivo articolo 37 del presente regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo; la restante parte e corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita immobiliare.
4. In caso di locazione finanziaria, il tributo e dovuto dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo e dovuto soltanto dal possessore dei fabbricati e delle aree edificabili a titolo di proprieta, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
6. Nel caso di unita in multiproprieta e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e responsabile del versamento del tributo dovuto per gli immobili di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante gli immobili in uso esclusivo.

Articolo 36

Base imponibile del tributo per i servizi indivisibili

1. La base imponibile del tributo e quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui al capo II del presente regolamento.

Articolo 37

Determinazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili

1. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, nei casi e nei limiti previsti a legislazione vigente, in conformita dei servizi indivisibili e dei relativi costi. La deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1o gennaio dell'anno di adozione.
2. La deliberazione di cui al comma 1 deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui e divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura costitutiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 1, nei termini ivi indicati, ovvero di mancata pubblicazione di cui al comma 2, entro il termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l'annualita d'imposta precedente a quella di riferimento.
4. Per le finalita di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le aliquote possono essere modificate nel termine ivi previsto.

Articolo 38

Esenzioni dal tributo per i servizi indivisibili

1. Sono esenti dal tributo gli immobili posseduti dallo Stato, nonche gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunita montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Sono, altresi, esenti:

I. i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi

II. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

III. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
IV. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purche compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
V. i fabbricati di proprieta della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
VI. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
VII. gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita non commerciali di attivita assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche delle attivita di cui all'articolo 16, comma 1, lettera, a), della legge 20 maggio
1985, n. 222. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91

 

bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo

2012, n. 27.

3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le condizioni ivi prescritte.

Articolo 39

Dichiarazione del tributo per i servizi indivisibili

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso o della detenzione dei fabbricati e delle aree edificabili entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e verificato l'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune e consegnata secondo le modalita ivi previste. Il modello deve contenere anche l'indicazione degli identificativi catastali, del numero civico di ubicazione dell'immobile e del numero di interno.
2. Nel caso di detenzione o possesso in comune di un immobile, la dichiarazione puo essere presentata anche da uno solo dei detentori o possessori. Nel caso di possessori diversi dai detentori, la dichiarazione puo essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori. In ogni caso, rimangono fermi la responsabilita e gli obblighi in capo a ciascun possessore o detentore.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreche non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1.
4. Si applicano le disposizioni concernenti l'imposta municipale propria di cui al capo

II del presente regolamento.

5. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.

Articolo 40

Periodicita e versamenti del tributo per i servizi indivisibili

1. Il tributo e dovuto per anni solari proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si e protratto il possesso o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione si e protratto per almeno quindici giorni e computato per intero. In ogni caso il tributo e dovuto dal soggetto che ha posseduto o detenuto l'immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione.
2. Il tributo annuo deve essere versato, in autoliquidazione, per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento del tributo annuale complessivamente dovuto puo, comunque, essere effettuato in una unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno.
3. L'importo da versare entro la scadenza prevista per la prima rata e calcolato con riferimento alle aliquote ed alle detrazioni deliberate per l'anno precedente a quello di riferimento. Entro la scadenza prevista per il pagamento della seconda rata si effettua il conguaglio con quanto complessivamente dovuto per l'anno d'imposta di riferimento applicando le aliquote e le detrazioni vigenti per la medesima annualita.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento del tributo complessivamente corrisposto per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al primo periodo del precedente comma
2 e l'ultima, a conguaglio del tributo complessivamente dovuto, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso Comune nei confronti del quale e scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 1o gennaio 2014.
5. Il versamento del tributo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24 ovvero con apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.

 

Capo V

Disciplina comune alle componenti dell'imposta unica comunale

Articolo 41

Scadenza del versamento

1. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento e sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

 

Articolo 42

Arrotondamento

1. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione e fino a 49 centesimi, per eccesso se e superiore a detto importo.

Articolo 43

Importi minimi

1. Il versamento in fase di riscossione volontaria non e dovuto qualora l'importo annuo da versare e inferiore ad euro 12,00.
2. In considerazione delle attivita istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonche dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento per importi unitari inferiori ad euro 12,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualita d'imposta, e da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.
3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.
4. In considerazione delle attivita istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonche dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 12,00.

Articolo 44

Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta comunale e designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attivita organizzativa e gestionale dell'imposta unica comunale, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attivita, nonche la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

Articolo 45

Poteri istruttori

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile puo inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento puo essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 46

Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonche all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresi, l'indicazione dell'ufficio presso il quale e possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorita amministrativa presso i quali e possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalita, del termine e dell'organo giurisdizionale cui e possibile ricorrere, nonche il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

 

Articolo 47

Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non tempestivamente versata. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 48, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e stata commessa la violazione.
5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalita di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 48

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 49 e 50 del presente regolamento, se non versate entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, sono riscosse, salvo che non sia stato emesso un provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui e effettuata la riscossione coattiva.
2. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto impositivo e divenuto definitivo.

 

Articolo 49

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui e stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 50

Contenzioso tributario

1. Per il contenzioso in materia di imposta unica comunale si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 51

Disposizioni finali

1. E abrogato l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Rimane ferma l'applicazione di tutte le disposizioni legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attivita di accertamento relativa al tributo soppresso per le annualita per le quali non e intervenuta la decadenza del potere di accertamento.
2. E abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2014.

 

 

ALLEGATO 1) - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

02. Campeggi, distributori carburanti

03. Stabilimenti balneari

04. Esposizioni, autosaloni

05. Alberghi con ristorante

06. Alberghi senza ristorante

07. Case di cura e riposo

08. Uffici, agenzie, studi professionali

09. Banche ed istituti di credito

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

12. Attivita artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto

14. Attivita industriali con capannoni di produzione

15. Attivita artigianali di produzione beni specifici

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie

17. Bar, caffe, pasticceria

18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

19. Plurilicenze alimentari e/o miste

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

21. Discoteche, night club

 

 

 

ALLEGATO 2) - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI A QUELLI URBANI

Articolo 1

Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio e disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonche dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce rrifiuto�, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonche gli altri rifiuti provenienti da attivita cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) i rifiuti da attivita agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
b) i rifiuti derivanti dalle attivita di demolizione, costruzione, nonche i rifiuti che derivano dalle attivita di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attivita commerciali;
f) i rifiuti da attivita di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attivita di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attivita sanitarie.

Articolo 2

Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nel successivo articolo 4 provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attivita agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attivita sanitarie.

 

 

Articolo 3

Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attivita di costruzione, ove sia certo che esso verra riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui e stato escavato;
d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonche altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne mettono in pericolo la salute umana.
g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccita o ripristino dei suoli se e provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresi escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
a) le acque di scarico;
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformita del regolamento (CE) n.
1774/2002;
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo
30 maggio 2008, n. 117.

Articolo 4

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

1. Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:
a) rifiuti di carta, cartone e similari;
b) rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
c) imballaggi primari
d) imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purche raccolti in forma differenziata;
e) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
f) sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
g) accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
h) frammenti e manufatti di vimini e sughero,
i) paglia e prodotti di paglia;
j) scarti di legno provenenti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
k) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purche palabile;
1) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
m) feltri e tessuti non tessuti;n) pelle e simil - pelle;
o) gomma e caucciu (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
p) resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
q) imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
r) moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
s) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
t) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
u) rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
v) manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
w) nastri abrasivi;
x) cavi e materiale elettrico in genere;
y) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
z) scarti in genere della produzione di alimentari, purche non allo stato liquido, quali scarti di caffe scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
aa) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
bb) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
cc) accessori per l'informatica.

2. Sono altresi assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lettera g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attivita medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n.
833:

a) rifiuti delle cucine;

b) rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;

c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi, d) rifiuti ingombranti

e) spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;

f) indumenti e lenzuola monouso;

g) gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;

h) pannolini pediatrici e i pannoloni;

i) contenitori e sacche delle urine;

j) rifiuti verdi.


Valid XHTML 1.0 Transitional  CSS Valido! Accessibilità | Privacy | Note Legali

© Copyright 2011 comunemissanello.it, P.IVA 01327720767 - Comune di Missanello- All rights reserved - Powered by: Infogates